| Lo Statuto di A.N.IM.I. |
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Art.1 1. E' costituita con sede in Roma, via Cicerone n.28, scala A piano I l'associazione denominata ANIMI-Associazione Nazionale per l’Immigrazione - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione.
2. L'associazione: 3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. 4. L'associazione ha durata illimitata. Art.2 1. L'associazione svolge le seguenti attività a servizio dei cittadini stranieri immigrati in Italia: Art.3 1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato . 2. I soci possono svolgere anche attività non retribuita. 3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
Art.4 1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere le attività stabilite dal Comitato. 2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento approvato dall’Assemblea, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea ed a svolgere le attività stabilite dal Comitato. Art.5 1. Sono organi dell'associazione:
Art.6 1. L'assemblea è costituita da tutti i soci. 2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. 3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax). 4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. 5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. 6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe. 7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti: Art.7 1. Il Comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da 20 membri, ciascuno designato da ogni Regione d’Italia attraverso una apposita consultazione degli associati su base elettiva regionale. 2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni due mesi. 3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax). 4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione. 5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. 6. Il comitato ha i seguenti compiti: Art.8 1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti ed è rieleggibile per due mandati consecutivi . 2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4. 3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato. 4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. 5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età. Art.9 1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti: Art.10 1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente. 2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. 3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata. 4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci. Art.11 1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. 2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. 3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Roma il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto. Art.12 1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate. 2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art.13 1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: 2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato. 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario. Art.14 1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. 2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. Art.15 1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti. 2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. 3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare per quanto previsto dalla Legge 460/1997. Art.16 1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno venti soci. 2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. Art.17 1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Roma, lì 03/12/2004 |